NOVITA’ IN MATERIA URBANISTICA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE n. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE n. 120/2020.
Il decreto numero 76/2020, cd. decreto “semplificazioni”, ha introdotto delle importanti novità in materia urbanistica al fine di rilanciare il comparto urbanistico gravemente colpito dall’epidemia da Covid-19 e nello specifico al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché’ di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.
In primo luogo, l’art.10 comma 1 lettera d), ha introdotto all’art. 9bis del DpR 380/2001 il comma 1bis:
“Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.”
La portata innovatrice di tale attestazione è chiara, in quanto offre ulteriori garanzie alle parti in tema di trasferimento immobiliare, quando vi sono incertezze circa la regolarità urbanistica dell’immobile oggetto dell’atto.
Essa deve essere redatta da un tecnico abilitato che, sotto la propria responsabilità, asseveri la piena regolarità e conformità urbanistico-edilizia dell’immobile oggetto di trasferimento.
In secondo luogo è stato modificato l’art. 20 comma 8 del DpR 380/2001 nel modo che segue:
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.
Infine il nuovo art. 24 del DpR 380/2001 stabilisce che la segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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